Art. 4.
(Esercizio della professione).
1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
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2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.