Art. 4.
(Esercizio della professione).

      1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

 

Pag. 8


      2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.